VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori

Per opportuna conoscenza si pubblica il VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle ASD aggiornato al 9 ottobre 2023

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Si informa che dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore il certificato penale obbligatorio per i soggetti che operano con i minori. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2014 il decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" il quale prevede che il soggetto che intenda impegnare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale).

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Tale disposizione si applica anche per ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti e volontari.

La norma in questione non prevede regime transitorio ed entra in vigore in data 6 aprile 2014.

 

Ciò detto, come si evince dalla circolare interpretativa del Ministero, tale obbligo non si applica al soggetto (datore di lavoro) che si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. Pertanto, nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex "legge Pescante"). Pertanto, non rientrano nell'obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

 

Per una completa informazione al riguardo si possono consultare la nota di chiarimento del CONI (http://www.coni.it/it/notizie/primo-piano/20275-coni-chirimenti-sulle-disposizioni-ministeriali-antipedofilia.html) e le relative note del Ministero della Giustizia:

 

Nota 1: http://www.coni.it/images/http___www.giustizia_2.pdf

Nota 2: http://www.coni.it/images/http___www.giustizia.pdf

 

Inoltre, si informa che, come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 20 marzo 2014, allegata alla presente, il 7 maggio scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille per l'anno 2014, secondo le modalità già previste per lo scorso anno. Consultabile la relativa circolare sul nostro sito nella sezione "Normative/Altri Regolamenti".

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